Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
Organismo di Vigilanza (Odv)
Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (così come previsto nel MOG 2019 vigente), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 33/2013.
Nominativi
Dott.ssa Bilello Rita - Presidente OdV
Avv. Musacchia Antonino - Componente OdV
Avv. Zarcone Antonino - Componente OdV