Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 


Nota:

Organismo di Vigilanza (Odv)

Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (così come previsto nel MOG 2019 vigente), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 33/2013.

Nominativi

Dott.ssa Bilello Rita - Presidente OdV

Avv. Musacchia Antonino - Componente OdV

Avv. Zarcone Antonino - Componente OdV

Contenuto inserito il 20-11-2024 aggiornato al 22-11-2024

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